In caso di cessione di ramo d’azienda, deve presumersi – anche in forza dell’argomento di prova evincibile ex art 116 c.p.c. dalla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione contabile – la responsabilità dell’amministratore e poi liquidatore della società cedente nonché debitrice originaria, per aver omesso la dovuta iscrizione nella contabilità sociale del credito di regresso vantato dalla società costituitasi fideiussore, poiché con tale violazione l’amministratore ha definitivamente consolidato la perdita dovuta al mancato pagamento da parte della società cedente, impedendo alla creditrice di regresso di rivalersi sulla cessionaria. L’amministratore, pertanto, è tenuto a risarcire un danno diretto di pari importo capitale.