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Tribunale di Brescia, 5 Febbraio 2024, n. 337/2024

Responsabilità dell’amministratore per distrazione di beni sociali e somme di provenienza illecita

Tribunale di Brescia, 5 Febbraio 2024, n. 337/2024
Responsabilità dell’amministratore per distrazione di beni sociali e somme di provenienza illecita

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento, di allegare l’inadempimento dell’organo amministrativo nella gestione delle giacenze di magazzino, restando a carico dell’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione dei beni nell’esercizio dell’attività d’impresa. Ne consegue che, in mancanza di una plausibile giustificazione circa la sorte dei beni acquistati dalla società e non rinvenuti dal curatore, può ritenersi provata la distrazione dei beni medesimi o del prezzo ricavato dalla loro alienazione.

Una volta che sia pervenuto, anche a seguito di attività illecite, del denaro nel patrimonio della società poi fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l’amministratore – resosi responsabile di truffa in danno a terzi – abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia poi distratto, tale condotta integra il reato di bancarotta patrimoniale.

Data Sentenza: 05/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro: RG 4028 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/05/2026
Massima a cura di: Stefano Seminara
Stefano Seminara

Laureato con Lode presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Avvocato del foro di Milano. Collaboratore presso la sede di Milano di Bureau Plattner dove mi occupo principalmente di Diritto Commerciale e Societario. Appassionato, tra varie materie, anche di Influencer Marketing Law.

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