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Tribunale di Milano, 29 Agosto 2013

Responsabilità dell’amministratore per l’inattendibilità di voci di bilancio

Tribunale di Milano, 29 Agosto 2013
Responsabilità dell’amministratore per l’inattendibilità di voci di bilancio

Dalla sola pretesa inattendibilità/implausibilità di voci di bilancio non può discendere un pregiudizio per la società. Tale improprietà del documento contabile, pur integrando una violazione degli obblighi gestori, in ogni caso non è idonea ad incidere sull’effettiva consistenza patrimoniale della società.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/08/2013
Registro: RG 70654 / 2010
Allegato:
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Data: 28/09/2013
Massima a cura di: Chiara Presciani
Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di Milano.

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