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Tribunale di Venezia, 20 Febbraio 2025, n. 910/2025

Responsabilità diretta dell’amministratore che contrae obbligazioni non conservative a seguito della perdita del capitale

Tribunale di Venezia, 20 Febbraio 2025, n. 910/2025
Responsabilità diretta dell’amministratore che contrae obbligazioni non conservative a seguito della perdita del capitale

In tema di responsabilità degli amministratori ex artt. 2486 e 2476 c.c., risponde direttamente verso il terzo creditore l’amministratore che, successivamente alla perdita del capitale sociale e in assenza di tempestiva convocazione dell’assemblea per l’adozione delle misure necessarie, contragga obbligazioni non riconducibili a finalità meramente conservative. In tale ipotesi non può essere invocata l’esenzione prevista dalla normativa emergenziale (art. 1, comma 266, l. 178/2020) qualora l’assemblea non sia stata convocata “senza indugio”, né la perdita correttamente documentata nella nota integrativa.

Non rispondono, invece, gli amministratori nominati successivamente ove la durata del mandato sia stata talmente breve da non permettere iniziative adeguate.

La responsabilità dei soci ex art. 2476, comma 8, c.c. non è configurabile in assenza di un consapevole comportamento positivo di adesione all’illecito dell’amministratore.

Data Sentenza: 20/02/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 4862 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/04/2025
Massima a cura di: Giulia Greco
Giulia Greco

Avvocato del Foro di Milano esperto in diritto societario e diritto della crisi di impresa. Iscritta all'elenco dei gestori della crisi di impresa.

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