In una società semplice, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto ex art. 2268 c.c. non può essere validamente eccepito dai soci in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei loro confronti quali coobbligati al pagamento dei debiti sociali, essendo questa un’eccezione attinente alla sola fase esecutiva, peraltro rilevante solo qualora i soci coobbligati indichino espressamente “i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi”.