Il curatore fallimentare non è legittimato a far valere la responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. prevista dall’art. 2462, comma 2, c.c. per ottenerne la condanna al pagamento dei debiti sociali, perché tale responsabilità riguarda soltanto le obbligazioni sorte nel periodo in cui la partecipazione è appartenuta a una sola persona e può essere fatta valere dai soli creditori il cui credito è sorto in quel periodo, mentre nessuna norma attribuisce al curatore la legittimazione straordinaria a far valere in nome proprio tali diritti altrui ai sensi dell’art. 81 c.p.c. [curatela di una s.r.l. fallita nei confronti del socio unico e amministratore, divenuto unico quotista per acquisto della quota dell’altra socia senza integrare il capitale sottoscritto, versato per un quarto, per la condanna al pagamento dei debiti sociali sorti dopo l’unipersonalità e ammessi al passivo; domanda dichiarata inammissibile e sequestro conservativo divenuto inefficace].
La legittimazione del curatore all’esercizio di un’azione spettante ai creditori sociali, diretta e autonoma e non configurabile come azione della società esercitata in via surrogatoria, non discende dalla generale legittimazione processuale prevista dall’art. 43 l. fall. e richiede un’espressa previsione di legge, che l’art. 2462 c.c. non contiene, perché tale norma si limita a stabilire la responsabilità illimitata del socio unico in caso di insolvenza della società.
Il curatore fallimentare non può far valere la responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. per conto dei creditori che, pur titolari di crediti sorti nel periodo di unipersonalità, non hanno proposto domanda di ammissione al passivo, e tale circostanza conferma il difetto della sua legittimazione.
Anche ove si ammetta che il curatore possa agire per il solo accertamento della responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l., egli deve quantomeno allegare l’interesse all’azione di mero accertamento, che non ricorre quando l’accertamento è chiesto in via incidentale al solo fine di ottenere la condanna del socio al pagamento dei debiti sociali.
La sentenza che, accertato il difetto di legittimazione attiva, dichiara inammissibile la domanda di merito determina la perdita di efficacia del sequestro conservativo autorizzato in corso di causa, ai sensi dell’art. 669-novies, comma 3, c.p.c.
Il giudice che rileva d’ufficio il difetto di legittimazione attiva può decidere la causa senza assegnare alle parti il termine previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. quando la parte interessata ha già sostenuto nei propri scritti la sussistenza della propria legittimazione, l’altra parte non può che giovarsi del rilievo e la pendenza di una misura cautelare impone una decisione tempestiva.
La responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. prevista dall’art. 2462, comma 2, c.c. ha natura di sanzione per il mancato rispetto delle regole poste a tutela dei terzi in caso di partecipazione di un unico socio, costituisce una deroga al principio della responsabilità limitata fondata sull’insolvenza della società, sorge al ricorrere anche di una sola delle condizioni previste dalla norma, ossia il mancato integrale versamento dei conferimenti alla costituzione o entro novanta giorni dal venir meno della pluralità dei soci ovvero l’omessa pubblicità della dichiarazione dell’unico socio nel registro delle imprese, ed è temporanea e circoscritta al periodo in cui è venuta meno la pluralità dei soci.
Il difetto di legittimazione ad agire, che attiene al diritto di azione e va distinto dalla titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio, attinente al merito, può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e rilevato d’ufficio dal giudice.