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Tribunale di Bologna, 10 Aprile 2025, n. 921/2025

Responsabilità precontrattuale ed abbandono delle trattative

Tribunale di Bologna, 10 Aprile 2025, n. 921/2025
Responsabilità precontrattuale ed abbandono delle trattative

La responsabilità precontrattuale non è integrata nel caso di abbandono delle trattative qualora esso risulti giustificato dal mancato raggiungimento di un accordo tra le parti in relazione ad elementi essenziali del contratto, poiché, nel corso delle trattative, le parti conservano la piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione del contratto. Ne consegue che non è possibile imputare al contraente che ha interrotto le trattative una condotta connotata da mala fede, e quindi contraria all’art. 1337 c.c. Per tale ragione, il comportamento di quest’ultimo non può essere considerato fonte di responsabilità contrattuale, né extracontrattuale.

[Nel caso di specie, all’abbondano delle trattative conseguiva la stipulazione del contratto con altro soggetto e l’abbondano è stato motivato nel mancato compiuto accordo delle parti in punto di corrispettivo e di altre condizioni contrattuali da ritenere essenziali in una trattativa per la conclusione di un contratto di appalto].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 10/04/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro: RG 9294 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/02/2026
Massima a cura di: Silvia Ambrosio
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