Nell’ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., un soggetto munito di mandato a trattare per conto terzi è responsabile, per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, nei confronti del mandante, ove il mandatario non rappresenti in modo fedele il corso delle interlocuzioni con il terzo, e nei confronti del terzo, ove il mandatario non rappresenti correttamente le posizioni del mandante.