La regola posta dall’art. 1337 c.c. implica il dovere per le parti di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto e conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La violazione di questa regola di condotta, alla quale devono conformarsi le parti di una trattativa negoziale, è quindi, idonea a determinare la legittimità del recesso.