Ai fini del sequestro conservativo chiesto dal curatore della liquidazione giudiziale nei confronti dell’amministratore unico e socio di maggioranza di s.r.l., integra il fumus dell’azione di responsabilità ex artt. 255 CCII e 2476 c.c. la restituzione a sé stesso, mediante prelievi ripetuti dal conto sociale, dei finanziamenti erogati alla società in una situazione di grave squilibrio patrimoniale che ne imponeva la postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c., nonché l’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali, nei limiti delle sanzioni e degli interessi maturati. Non è invece suscettibile di accertamento nella sommaria cognizione cautelare l’addebito di indebita prosecuzione dell’attività, che richiede l’individuazione della data di perdita della continuità aziendale o del capitale e le rettifiche dei bilanci necessarie al calcolo della differenza dei netti patrimoniali.
Il periculum in mora del sequestro conservativo è integrato dalla messa in vendita, da parte dell’amministratore convenuto, dell’unico immobile di cui sia titolare, già gravato da ipoteche, al fine di far fronte a ulteriori debiti personali.