La revoca degli amministratori di s.r.l., tutt’ora espressamente prevista dall’art. 2476, terzo comma, c.c., quale misura cautelare strumentale rispetto all’azione di responsabilità dell’amministratore, e il provvedimento di revoca che può essere assunto nell’ambito di un procedimento di controllo giurisdizionale della società ex art. 2409 c.c. sono due rimedi giurisdizionali distinti, che possono coesistere e si configurano quali concorrenti strumenti di tutela.