L’omessa redazione dei bilanci d’esercizio costituisce giusta causa di revoca del liquidatore ex art. 2487 co. 4 c.c. a prescindere dalla regolare tenuta delle scritture contabili, attesa la rilevanza meramente endosocietaria di tale condotta a fronte della lesione del diritto dei soci e dei terzi di conoscere, attraverso i bilanci, la situazione economica e patrimoniale della società e l’andamento della liquidazione.
Ove i bilanci d’esercizio non siano stati redatti e depositati per tre esercizi consecutivi, ricorrono altresì i presupposti per la revoca cautelare del liquidatore, atteso il pericolo grave e irreparabile che la società sia cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2490 ult. co. c.c..