La revoca del brevetto europeo pronunciata dalla Divisione di Opposizione [dell’Ufficio europeo dei brevetti], all’esito del procedimento di opposizione, determina il venir meno del fumus boni iuris e dunque della verosimiglianza del diritto fatto valere in sede cautelare dal titolare; il preannunciato appello avverso tale decisione, con la conseguente sospensione dei suoi effetti, non incide sulla valutazione necessariamente sommaria propria della fase cautelare.