La giusta causa di revoca giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, ultimo comma, c.c. va valutata tenendo conto della natura dell’incarico, delle funzioni proprie del liquidatore e della natura contrattuale del rapporto che lo lega alla società, e comprende i comportamenti non corretti e inadempienti agli obblighi di professionalità e diligenza imposti dall’art. 2489, comma 2, c.c. Integra mala gestio, tale da giustificare la revoca, la vendita di un immobile sociale a un prezzo pari a poco più della metà del valore di mercato, perché il liquidatore è tenuto a compiere gli atti utili alla liquidazione in modo da evitare la dispersione del patrimonio sociale, anche nell’ottica del soddisfacimento dei creditori sociali [vendita a una società costituita dal liquidatore, che ne era socio unico e amministratore, lo stesso giorno della messa in liquidazione deliberata con il suo solo voto favorevole].
La domanda di revoca del liquidatore per giusta causa ai sensi dell’art. 2487, ultimo comma, c.c. richiede l’intervento del pubblico ministero, che la stessa norma legittima a chiederla. Quando sia proposta insieme con l’azione di responsabilità, il tribunale, decisa quest’ultima con sentenza non definitiva, rimette la causa sul ruolo per consentire tale intervento prima di pronunciare sulla revoca.