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Corte d'appello di Roma, 25 Novembre 2025, n. 7013/2025

Revoca legale delle concessioni di ricostruzione post-bellica, indennità sui lavori eseguiti e ripetizione dell’indebito

Corte d'appello di Roma, 25 Novembre 2025, n. 7013/2025
Revoca legale delle concessioni di ricostruzione post-bellica, indennità sui lavori eseguiti e ripetizione dell’indebito

La revoca di diritto delle concessioni di lavori per l’attuazione dei piani di ricostruzione post-bellica disposta dall’art. 2 della l. 12 agosto 1993, n. 317, come interpretato in via autentica dall’art. 44 della l. 17 maggio 1999, n. 144, estingue ex lege il rapporto concessorio e opera come un recesso legale assimilabile a quello consentito al committente dall’art. 1671 c.c., sicché al corrispettivo convenzionale e al relativo sistema di pagamento in annualità comprensive di interessi si sostituisce un’indennità commisurata al solo valore dei lavori effettivamente eseguiti alla data di cessazione individuata dal legislatore, quale risulta dagli stati di avanzamento, e quanto percepito dal concessionario, anche in via anticipata, entra nel conteggio finale di dare e avere, con obbligo di restituire ai sensi dell’art. 2033 c.c. le somme eccedenti tale valore [concessione unica di lavori del piano di ricostruzione post-bellica di un comune, con corrispettivo rateizzato in annualità trentennali e venticinquennali, annullata in autotutela nel 1992 e revocata ex lege nel 1993; domanda del successore del concessionario di interessi moratori sulle annualità sospese e pagate nel 2006 e domanda di ripetizione dell’amministrazione concedente].

La fissazione, da parte della l. 12 agosto 1993, n. 317, come interpretata in via autentica, della data di cessazione dei rapporti concessori al giorno di emanazione del decreto ministeriale di annullamento delle concessioni non altera il principio di irretroattività della legge, perché rientra nella discrezionalità del legislatore, come in quella del committente che recede, individuare il momento di scioglimento del contratto, al quale va riferita anche la valutazione dell’eventuale pregiudizio dell’appaltatore, che per effetto della presunzione assoluta così stabilita è esonerato dal provare altro che il valore delle opere realizzate, mentre l’equilibrio contrattuale resta preservato dai versamenti anticipati e in acconto di cui l’appaltatore ha beneficiato.

Ai fini della definizione contabile dei lavori eseguiti in forza delle concessioni revocate dalla l. 12 agosto 1993, n. 317, rileva il dato formale e contabile degli stati di avanzamento dei lavori, nei quali la cristallizzazione dei rapporti voluta dal legislatore trova il suo riscontro certo, senza spazio per il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle risultanti dal criterio legale di liquidazione.

Il giudicato amministrativo che annulla il provvedimento di annullamento in autotutela di una concessione per violazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 si limita a un profilo procedurale, vincola soltanto il successivo esercizio del potere amministrativo e non comporta l’ultrattività degli atti concessori né preclude gli effetti della legge che abbia revocato di diritto le concessioni, specie quando la stessa pronuncia ne faccia espressamente salvi gli effetti, perché l’autorità del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. è limitata a ciò che ne ha formato l’oggetto e la causa, da individuare non solo nel dispositivo ma anche nei motivi che lo sorreggono.

La pronuncia con cui il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso il silenzio-inadempimento, per avere l’amministrazione nelle more disposto i pagamenti richiesti, è per sua natura estranea a ogni delibazione del merito e non produce alcun effetto di giudicato idoneo a rendere intangibili i provvedimenti di pagamento né a cristallizzare il titolo concessorio e il sistema di pagamento in esso previsto.

I pagamenti eseguiti dalla pubblica amministrazione in ottemperanza a provvedimenti giurisdizionali, o per evitare gli effetti dannosi che da essi deriverebbero per lo Stato, non integrano rinuncia alla ripetizione delle somme non dovute né riconoscimento di debito, specie quando il disallineamento temporale tra le iniziative giudiziarie, i loro esiti e l’attuazione dei provvedimenti escluda l’univocità del comportamento dell’amministrazione.

In tema di indebito oggettivo, la mala fede dell’accipiens, che ai sensi dell’art. 2033 c.c. rileva per la decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento e deve essere provata dal solvens, può essere desunta in via presuntiva dagli elementi gravi, precisi e concordanti emersi dalla complessiva descrizione della vicenda offerta dal solvens, senza necessità di un’allegazione specificamente dedicata a tale profilo, e può essere ravvisata quando l’accipiens, consapevole del carattere anticipato dei versamenti e del loro collegamento con un contenzioso in corso, percepisca e trattenga le somme sostenendo un’interpretazione della legge sopravvenuta volta ad annullarne di fatto gli effetti.

La disciplina legislativa che regola la definizione contabile dei rapporti derivanti dalle concessioni revocate di diritto rende irrilevante, ai fini dell’accertamento dei reciproci crediti per i lavori già eseguiti, la questione della nullità degli affidamenti per contrasto con le direttive comunitarie sull’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici o per altre cause, perché la questione è superata e assorbita da quella disciplina, che l’amministrazione concedente non può invocare e al tempo stesso considerare tamquam non esset per rideterminare i rapporti da essa regolati.

La riunione, per esigenze di simultaneus processus e per evitare contrasti di giudicati, della domanda di ripetizione dell’indebito proposta in via riconvenzionale in un secondo giudizio al giudizio anteriore nel quale la stessa domanda era stata proposta sul medesimo titolo per un importo inferiore lascia fermi gli effetti processuali prodotti in ciascun giudizio e non determina alcuna rimessione in termini, sicché non consente al soggetto tenuto alla restituzione di sollevare l’eccezione di prescrizione già preclusa, mentre la maggiore entità del credito fatto valere nel secondo giudizio, in ragione di ulteriori elementi di calcolo, non integra una domanda nuova.

Nel giudizio di appello deciso ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall’art. 350-bis c.p.c., il mancato deposito delle note conclusive nel termine assegnato per un’udienza poi rinviata d’ufficio non consuma il potere di depositarle nel nuovo termine anticipato concesso con il provvedimento di fissazione dell’udienza di decisione, e la discussione orale svolta in tale udienza assicura il contraddittorio sulle difese contenute in quelle note senza necessità di ulteriori termini.

L’appello incidentale notificato, unitamente a tutti gli atti del processo, ai chiamati all’eredità nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio raggiunge il suo scopo, anche se la notificazione è stata eseguita da soggetto diverso da chi ha proposto l’impugnazione, quando il chiamato si costituisca e si difenda anche su di esso, mentre nei confronti del chiamato rimasto contumace è sufficiente la notificazione disposta dal giudice ed eseguita nel termine assegnato, sicché l’impugnazione incidentale non è inammissibile.

L’annotazione «designato collegio» inserita dalla cancelleria nel registro informatico in data successiva alla camera di consiglio attesta soltanto la fase della sottoscrizione del provvedimento da parte del presidente, è estranea all’esercizio della giurisdizione e non contraddice la data della decisione risultante dalla sentenza quale atto pubblico, perché la composizione dei collegi è oggetto di programmazione preventiva ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c., mediante provvedimenti tabellari sottoposti al vaglio del Consiglio giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, sicché la censura di violazione del principio del giudice naturale precostituito richiede l’allegazione e la prova della non coincidenza del collegio decidente con quello risultante da tali provvedimenti.

La decisione in composizione collegiale, anziché monocratica, di una controversia devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa non costituisce vizio che imponga la rimessione della causa al primo giudice e non integra lesione del diritto di difesa se non è specificato il pregiudizio concreto che ne è derivato, tale non essendo la mancata discussione orale davanti al collegio che non sia stata richiesta e che sarebbe stata possibile anche nel rito monocratico ai sensi dell’art. 281-quinquies c.p.c.

L’eccezione di prescrizione del diritto fatto valere in via riconvenzionale, in quanto non rilevabile d’ufficio, deve essere sollevata a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione e non può essere proposta per la prima volta nella memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, che consente soltanto di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte.

La nullità della consulenza tecnica d’ufficio è legata a violazioni procedurali, in particolare del contraddittorio, o a situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del consulente, e deve essere eccepita nella prima difesa utile, ferma la necessità di proporre tempestivamente l’eventuale ricusazione, sicché non può essere fatta valere come vizio della sentenza che abbia recepito l’elaborato quando nessuna di tali iniziative sia stata assunta.

Il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto a esporne in modo specifico le ragioni, perché l’accettazione del parere, anche mediante richiamo per relationem dell’elaborato, delinea il percorso logico della decisione e ne costituisce adeguata motivazione, salvo che alle risultanze della consulenza siano state mosse critiche specifiche e circostanziate, nel qual caso il giudice deve spiegare in modo puntuale le ragioni della propria adesione.

Ai fini della specificità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. non è sufficiente il rinvio alle osservazioni dei consulenti di parte, alle note critiche alla consulenza tecnica o agli atti difensivi di primo grado, i cui contenuti devono essere riportati nell’atto di impugnazione con l’indicazione puntuale dei documenti cui è affidato il gravame, perché in mancanza resta impedita al giudice di appello la loro valutazione.

Data Sentenza: 25/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Camillo Romandini
Relatore: Maria Delle Donne
Registro: RG 5976 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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