Non è consentito all’assemblea, prima della scadenza del mandato, sostituire l’organo amministrativo senza che ciò trovi giustificazione nell’esigenza di tutelare uno specifico e ben individuato interesse sociale, se ciò comporta un danno ad altri; ogni deliberazione assembleare adottata arbitrariamente dal socio di maggioranza e dannosa per il socio di minoranza, infatti, risulta connotata da abuso.
La delibera di nomina dell’organo amministrativo è atto negoziale (tra società e amministratore) con valenza organizzativa (riguardando per eccellenza la governance della società, e implicando la rilevanza dei suoi effetti anche nei confronti dei soci) che vincola le parti ex art 1372 c.c. fino alla naturale scadenza del mandato, salvo il verificarsi delle cause tipizzate di cessazione dell’incarico.