Integra lite temeraria, che giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la proposizione dell’appello da parte della società che, al momento dell’impugnazione, è consapevole della pendenza della propria procedura di concordato preventivo e quindi della sostanziale inutilità di proseguire la lite sull’esclusione del socio [s.r.l. con due soci titolari ciascuno del 50%; delibera di esclusione di un socio annullata in primo grado, con declaratoria di nullità della clausola statutaria che prevedeva l’esclusione per gravi inadempienze; gravame della società rinunciato in comparsa conclusionale per la pendenza del concordato preventivo; somma liquidata in euro 3.500].
Quando la sentenza che definisce il giudizio di merito omette di liquidare le spese del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, comprese quelle della fase di reclamo, la parte vittoriosa può dolersene con appello, anche incidentale, e il giudice del gravame provvede direttamente alla liquidazione applicando i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per i procedimenti cautelari.
La rinuncia alle domande e all’impugnazione manifestata in comparsa conclusionale comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’appello principale senza necessità di accettazione dell’altra parte, diversamente dalla rinuncia agli atti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per la parte investita dal gravame.
La rinuncia all’impugnazione principale non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale, che va esaminata e decisa.