La rinuncia del socio a un credito per finanziamento incrementa il patrimonio netto della società, perché, secondo il principio contabile OIC 28, trasforma il valore contabile del debito in una posta di patrimonio netto; analogo effetto ha l’apporto di capitale dei soci in misura adeguata ad assorbire la perdita. La rinuncia o l’apporto intervenuti tempestivamente, sino all’assemblea che l’amministratore deve convocare senza indugio ai sensi dell’art. 2482 ter c.c., sterilizzano le perdite anteriori e consentono all’assemblea di evitare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento, purché si tratti di eventi migliorativi della situazione patrimoniale, anche atipici, certi ed effettivamente intervenuti tra la convocazione e l’assemblea.
La rinuncia del socio [capogruppo] ai finanziamenti che ripiani le perdite e impedisca oggettivamente il verificarsi della causa di scioglimento per perdita del capitale esclude l’obbligo di porre la società in liquidazione e, con esso, la responsabilità dell’amministratore ai sensi degli artt. 2476 e 2486 c.c. per la prosecuzione dell’attività, anche quando la perdita sarebbe emersa da una corretta redazione del bilancio. Le erronee iscrizioni in bilancio rilevano allora soltanto se hanno cagionato un autonomo danno patrimoniale alla società. L’irregolare contabilizzazione della rinuncia [transitata a conto economico anziché imputata a patrimonio netto] lascia ferma la sua idoneità a coprire le perdite.
La violazione dell’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., prospettata soltanto come concausa dei danni derivanti da altri illeciti gestori, senza l’allegazione di specifici inadempimenti e di un autonomo danno conseguente, è priva di rilievo autonomo e può essere valutata solo attraverso l’esame degli ulteriori addebiti.
L’azione risarcitoria della società nei confronti dell’esperto che ha redatto la relazione di stima del ramo d’azienda conferito ha natura contrattuale ed è soggetta al termine decennale di prescrizione, decorrente dalla consegna della perizia, momento dal quale la società è posta in grado di verificarne la correttezza e di percepire l’inadempimento. Uno scostamento contenuto tra il valore attribuito dal perito e quello ricostruito dal consulente d’ufficio è tollerabile, in ragione dell’intervallo di valori che le stime inevitabilmente producono.
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, per connessione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, la domanda risarcitoria proposta nei confronti del perito stimatore in solido con l’amministratore, quando entrambe traggono origine dal medesimo fatto storico e mirano al ristoro di un danno unico causato dal concorso delle loro condotte [commissiva del perito e omissiva dell’amministratore].
I commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria agiscono quali legali rappresentanti della società e sono legittimati a proporre nei confronti degli amministratori di s.r.l., oltre all’azione sociale, anche l’azione dei creditori sociali ai sensi degli artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c., in forza del combinato disposto degli artt. 8 d.l. n. 347/2003, 36 d.lgs. n. 270/1999 e 206 l. fall.