In tema di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento incombe sull’attore che agisce per la restituzione; tale prova può essere fornita mediante scritture contabili della società, liberamente valutabili dal giudice, ove da esse emerga la corresponsione di somme espressamente imputate a titolo di compensi per la carica di amministratore, in assenza di delibera assembleare prevista dallo statuto sociale. Non rileva, ai fini dell’esclusione dell’indebito, la mera allegazione di un rapporto di lavoro contestuale, se non accompagnata da prova che le somme percepite siano riconducibili a tale rapporto.