In applicazione dell’art. 158 L.d.A., in ordine al danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al danneggiato autore dell’opera contraffatta può essere alternativamente liquidato con riferimento agli utili realizzati in conseguenza delle condotta illecita o in relazione alla liquidazione forfettaria basata sul prezzo di mercato della licenza relativa al software illecitamente utilizzato.
Il criterio di quantificazione alternativa del danno patrimoniale previsto dall’art. 158 L.d.A. va tenuto distinto dall’istituto della retroversione degli utili di cui all’art. 125 c.p.i. in quanto il legislatore ha ritenuto di non introdurre, nel sistema rimediale delle violazioni del diritto d’autore, la più drastica tutela restitutoria che ha invece giudicato più opportuna in materia di diritti di proprietà industriale, considerando come sufficiente e adeguato un sistema più elastico e flessibile, modulabile caso per caso, in cui i profitti realizzati dall’autore della violazione giocano come elemento concorrente di valutazione.