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Tribunale di Milano, 21/02/2014

Riproduzione senza autorizzazione dell’opera altrui e requisito della creatività

Tribunale di Milano, 21/02/2014
Riproduzione senza autorizzazione dell’opera altrui e requisito della creatività

La riproduzione senza autorizzazione dell’autore di numerosi parti di un libro, seppur tutte circoscritte ad un solo capitolo del libro e seppur con variazioni lessicali o sintattiche marginali, viola i diritti – sia di utilizzazione economica che morali – dell’autore, il quale ha il diritto esclusivo di riprodurre e commercializzare l’opera, nonché di rivendicarne la paternità. L’art. 70 della l.d.a. contempera la libertà di manifestazione del pensiero con il diritto dell’autore all’utilizzo dell’opera e comprime il diritto esclusivo di quest’ultimo per finalità espressamente individuate e cioè: uso di critica o di discussione; uso d’insegnamento o di ricerca scientifica. Non rientra tra le ipotesi individuate dall’art. 70 l.d.a. la riproduzione avente finalità – commerciali – diverse da quelle che rendono possibile la compressione dei diritti esclusivi e che si pone in concorrenza con il mercato riservato agli autori. Il requisito della creatività non va inteso come originalità e novità assoluta, e non è costituito dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per creatività soggettiva. Le diverse modalità di espressione e di organizzazione del lavoro possono conferire creatività anche alle medesime idee.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 21/02/2014
Registro: RG 84153 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Andrea Andolina
Andrea Andolina

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in Intellectual Property, a.a. 2016/17 (Università di Torino - WIPO - ITC-ILO).

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