[Nel contratto di licenza d’uso esclusivo di marchio registrato per la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, in cui il licenziante si obbliga a fornire assistenza stilistica e ad approvare preventivamente i prototipi entro tempi funzionali alla presentazione del campionario in fiera] gli obblighi assunti gravano sulla società licenziante, parte del contratto, a prescindere dai rapporti interni con i propri addetti, consulenti o dipendenti. La licenziante risponde quindi dell’inadempimento anche quando l’esecuzione della prestazione era affidata al proprio direttore stilistico, ed è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata su tale circostanza.
Una volta accertato l’inadempimento della licenziante, resta irrilevante il recesso da essa successivamente esercitato in forza della clausola contrattuale che richiede un preavviso, che lascia salvi gli obblighi derivanti dal contratto fino alla sua cessazione.
Il lucro cessante preteso dal licenziatario per l’inadempimento del licenziante non è risarcibile quando non è documentato e si risolve in una previsione priva di riscontri o di ancoraggi logico-presuntivi. Il danno emergente comprende i soli costi documentati riconducibili alla produzione [del campionario compromesso dall’inadempimento]; se tali costi non sono stati sopportati del tutto inutilmente, perché il licenziatario ha potuto comunque utilizzare parte del campionario, il danno può essere liquidato in via equitativa in una quota di essi.