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Tribunale di Milano, 26 Settembre 2016, n. 10438/2016

Equo compenso dovuto ai produttori di fonogrammi per legge indipendentemente dal rinnovo della licenza

Tribunale di Milano, 26 Settembre 2016, n. 10438/2016
Equo compenso dovuto ai produttori di fonogrammi per legge indipendentemente dal rinnovo della licenza

Gli artt. 72, 73 e 73 bis della legge n. 633/1941 riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto a un equo compenso indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e per il fatto stesso della diffusione di brani musicali nel contesto di un’attività caratterizzata dallo scopo di lucro. Il compenso è quindi dovuto anche se [il contratto di licenza per l’utilizzazione dei fonogrammi] non si è tacitamente rinnovato alla scadenza, perché trova fonte direttamente nella legge; la sua concreta determinazione è specificata dal d.P.C.M. 1.9.1975 nella misura del 2% degli incassi lordi corrispondenti.

La collecting society che gestisce in Italia oltre il 90% del mercato dei diritti dei produttori fonografici è legittimata a riscuotere i compensi previsti dagli artt. 71 septies, 72, 73 e 73 bis l.d.a. e ad agire in giudizio per la loro riscossione.

L’autorità di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, compresa l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito anteriori al ricorso, e preclude le questioni che costituiscono il presupposto logico, essenziale e indefettibile della pronuncia. Ne consegue che, [nell’opposizione a un successivo decreto ingiuntivo fondato sul medesimo contratto di licenza], resta preclusa la contestazione della validità ed efficacia del contratto e della sua clausola di rinnovo tacito, asseritamente vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.

[Nei confronti di chi gestisce centri fitness e abbia in passato stipulato una licenza per la diffusione di musica d’ambiente] la diffusione di fonogrammi può essere provata per presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza e su quanto generalmente avviene, e grava sull’utilizzatore l’onere di fornire la prova contraria.

Data Sentenza: 26/09/2016
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Marina Anna Tavassi
Registro: RG 5395 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 03/02/2017
Massima a cura di: Andrea Andolina
Andrea Andolina

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in Intellectual Property, a.a. 2016/17 (Università di Torino - WIPO - ITC-ILO).

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