Gli artt. 72, 73 e 73 bis della legge n. 633/1941 riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto a un equo compenso indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e per il fatto stesso della diffusione di brani musicali nel contesto di un’attività caratterizzata dallo scopo di lucro. Il compenso è quindi dovuto anche se [il contratto di licenza per l’utilizzazione dei fonogrammi] non si è tacitamente rinnovato alla scadenza, perché trova fonte direttamente nella legge; la sua concreta determinazione è specificata dal d.P.C.M. 1.9.1975 nella misura del 2% degli incassi lordi corrispondenti.
La collecting society che gestisce in Italia oltre il 90% del mercato dei diritti dei produttori fonografici è legittimata a riscuotere i compensi previsti dagli artt. 71 septies, 72, 73 e 73 bis l.d.a. e ad agire in giudizio per la loro riscossione.
L’autorità di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, compresa l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito anteriori al ricorso, e preclude le questioni che costituiscono il presupposto logico, essenziale e indefettibile della pronuncia. Ne consegue che, [nell’opposizione a un successivo decreto ingiuntivo fondato sul medesimo contratto di licenza], resta preclusa la contestazione della validità ed efficacia del contratto e della sua clausola di rinnovo tacito, asseritamente vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.
[Nei confronti di chi gestisce centri fitness e abbia in passato stipulato una licenza per la diffusione di musica d’ambiente] la diffusione di fonogrammi può essere provata per presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza e su quanto generalmente avviene, e grava sull’utilizzatore l’onere di fornire la prova contraria.