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Corte d'appello di Milano, 30 Dicembre 2025, n. 3650/2025

Risoluzione bancaria: esclusione dalle passività cedute all’ente ponte delle azioni risarcitorie successive degli azionisti

Corte d'appello di Milano, 30 Dicembre 2025, n. 3650/2025
Risoluzione bancaria: esclusione dalle passività cedute all’ente ponte delle azioni risarcitorie successive degli azionisti

In caso di risoluzione di un ente creditizio ai sensi del d.lgs. n. 180/2015 mediante cessione a un ente ponte, non rientrano tra le passività cedute quelle derivanti da azioni di responsabilità, risarcitorie o restitutorie proposte dagli azionisti dopo la data di efficacia della cessione, ancorché fondate su fatti anteriori alla risoluzione, perché l’ente ponte è costituito per mantenere la continuità delle funzioni essenziali della banca e l’art. 43, comma 2, del decreto, imponendo che il valore delle passività cedute non superi quello delle attività, presuppone la cristallizzazione della situazione patrimoniale al momento della cessione, incompatibile con passività indeterminate e indeterminabili. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell’ente ponte, e del soggetto che lo ha incorporato, rispetto alla domanda dell’azionista [che abbia sottoscritto azioni in un aumento di capitale anteriore alla risoluzione, fondata sulle informazioni del prospetto e dei bilanci].

La disparità di trattamento che ne deriva tra gli azionisti che hanno fatto valere le proprie pretese prima della cessione e quelli che le hanno azionate successivamente non comporta una violazione del principio della par condicio creditorum, perché tale principio, espressione del principio di uguaglianza, è derogabile dal legislatore europeo e nazionale quando la disparità sia giustificata dall’esigenza di tutelare interessi meritevoli, come la continuità delle funzioni essenziali dell’ente in risoluzione, la tutela dei depositanti e la stabilità del sistema finanziario.

La previsione di un c.d. buffer per perdite addizionali nella valutazione provvisoria della banca in risoluzione si giustifica con la situazione di urgenza in cui la valutazione è effettuata ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 180/2015 e con la conseguente necessità di considerare possibili perdite aggiuntive, ma non consente di desumere che sia stato trasferito all’ente ponte il rischio della futura proposizione di azioni risarcitorie da parte degli azionisti.

Data Sentenza: 30/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Domenico Bonaretti
Registro: RG 3293 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Antonio Strino
Antonio Strino

Senior Associate presso lo studio legale Orsingher Ortu Avvocati Associati in Milano. Laureato con lode presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nel 2019. Avvocato dal 2021.

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