Lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso, che può realizzarsi anche per “facta concludentia” si sostanzia in un nuovo contratto alla stregua del quale soltanto vanno regolati i “nuovi” effetti che vengono a determinarsi tra gli originari contraenti: sicché se il “contratto solutorio” non contiene ulteriori accordi di natura transattiva e nulla dispone in ordine alla eventuale regolamentazione delle prestazioni già eseguite nella vigenza del contratto risolto, allo stesso non può ricondursi altro effetto che quello della cessazione dei vincoli obbligatori – che ancora permangono- del precedente rapporto, dovendo ritenersi che le parti contraenti abbiano ritenuta satisfattiva -secondo la rispettiva valutazione dei propri interessi- la parziale attuazione, fino a quel momento, del rapporto obbligatorio attraverso le prestazioni corrispettive già eseguite, rapporto che viene quindi ad estinguersi consensualmente con efficacia “ex nunc “, non operando -in assenza di una diversa esplicita volontà delle parti- la disciplina legale degli artt. 1458 e 1526 c.c. che, con disposizioni speciali volte a regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento, è diretta a privare il titolo negoziale della efficacia obbligatoria, con effetto “ex tunc” richiedendo il ripristino (con eccezione dei rapporti di durata) dei valori patrimoniali dei contraenti nello “status quo ante”.