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Corte di Cassazione, 23 Settembre 2026, n. 25750/2026

Scioglimento del consorzio con attività esterna, revoca della liquidazione e inoppugnabilità della delibera di proroga

Corte di Cassazione, 23 Settembre 2026, n. 25750/2026
Scioglimento del consorzio con attività esterna, revoca della liquidazione e inoppugnabilità della delibera di proroga

Nei consorzi con attività esterna il verificarsi di una causa di scioglimento, quale la scadenza del termine di durata fissato nello statuto, apre la fase di liquidazione ma non fa venir meno la soggettività giuridica dell’ente né le competenze dei suoi organi, sicché gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori e l’assemblea dei consorziati conserva il potere di deliberare, anche revocando lo stato di liquidazione e prorogando la durata del consorzio, mentre l’estinzione dell’ente si ricollega, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non definiti, alla cancellazione dal registro delle imprese, che ha efficacia dichiarativa [consorzio per insediamenti produttivi artigianali con durata statutaria scaduta senza tempestiva proroga; delibera assembleare successiva alla scadenza, assunta con l’unanimità dei presenti ma non di tutti i consorziati, di fissazione di una nuova durata e di approvazione di un nuovo statuto, mai impugnata; impugnazione delle successive delibere di richiesta di versamenti ai consorziati e di esclusione di un consorziato moroso; rigetto con correzione della motivazione].

La deliberazione con cui l’assemblea di un consorzio, dopo la scadenza del termine di durata, revoca lo stato di liquidazione e proroga la durata dell’ente non costituisce ricostituzione del consorzio e richiede, in mancanza di una norma analoga all’art. 2487-ter c.c. dettato per le società di capitali, il consenso unanime di tutti i consorziati e non dei soli presenti, quando la clausola statutaria che rimette la proroga all’assemblea straordinaria si riferisce alla proroga deliberata prima della scadenza, ma la mancanza dell’unanimità integra un vizio della deliberazione per violazione dei quorum costitutivi e deliberativi, che il consorziato interessato deve far valere con tempestiva impugnazione, in difetto della quale gli effetti della deliberazione si consolidano.

La deliberazione dell’assemblea di un consorzio, al pari di quella di una società, ancorché viziata è immediatamente produttiva di effetti fino a quando il giudice, su impugnazione del soggetto legittimato, ne sospenda gli effetti, la dichiari nulla o la annulli, e decorso il termine per l’impugnazione gli effetti si consolidano e la deliberazione acquista efficacia stabile ed erga omnes, sicché essa non può essere disapplicata né dal giudice né dagli organi dell’ente, anche se non presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, e gli amministratori che non l’abbiano impugnata hanno il dovere di eseguirla.

La deliberazione dell’assemblea di un consorzio in liquidazione priva di finalità liquidativa è affetta da un vizio di contenuto che deve essere fatto valere con l’impugnazione, in difetto della quale diviene inoppugnabile, e le deliberazioni successive alla proroga della durata dell’ente non possono essere ritenute invalide per difetto di finalità liquidativa, perché lo stato di liquidazione è stato rimosso dalla proroga.

Nei consorzi con attività esterna l’iscrizione nel registro delle imprese dell’estratto previsto dall’art. 2612 c.c. ha efficacia dichiarativa o, più precisamente, normativa, perché determina l’applicazione della disciplina dei consorzi con attività esterna senza condizionare l’esistenza dell’ente, e per il parallelismo tra iscrizione e cancellazione anche la cancellazione dal registro, alla quale si ricollega l’estinzione del consorzio, ha efficacia dichiarativa, pur producendo conseguenze analoghe a quelle previste per le società di capitali.

L’art. 2611 c.c. regola le sole cause di scioglimento dei consorzi e non i relativi effetti, e poiché il fondo consortile costituisce un patrimonio autonomo e permane un gruppo organizzato titolare di diritti e obblighi, il verificarsi di una causa di scioglimento apre, come nelle società, una fase di liquidazione nella quale vige il divieto di intraprendere nuove operazioni, e solo all’esito di essa il consorzio può considerarsi estinto.

Ai consorzi di mera disciplina e, in genere, ai consorzi non costituiti in forma societaria si applicano i principi elaborati per le associazioni non riconosciute disciolte, sicché l’ente resta in vita, quale centro di imputazione di effetti giuridici, finché non siano definiti i rapporti giuridici pendenti, operando tramite gli organi in carica alla data dello scioglimento, anche in regime di prorogatio.

Quando la cassazione con rinvio è disposta per l’erronea individuazione delle norme, pattizie o legali, applicabili alla controversia, senza alcuna statuizione sul merito, al giudice del rinvio è devoluta la cognizione dell’intera domanda originariamente proposta, comprese le domande consequenziali, e non può essersi formato alcun giudicato su un punto sul quale non è mai intervenuta una pronuncia.

Data Sentenza: 23/09/2026
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Scoditti
Relatore: Guido Romano
Registro: RG 13040 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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