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Tribunale di Brescia, 21 Maggio 2024, n. 2077/2024

Scissione societaria e limiti della responsabilità solidale della società scissa

Tribunale di Brescia, 21 Maggio 2024, n. 2077/2024
Scissione societaria e limiti della responsabilità solidale della società scissa

La responsabilità solidale sussidiaria delle società coinvolte nella scissione di cui all’art. 2506-quater, comma 3 c.c. va circoscritta “nei limiti del valore effettivo” e non “del valore contabile” del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto e una revisione delle poste di bilancio al fine di individuare il “valore effettivo” può essere operata esclusivamente quando il patrimonio reale sia superiore a quello dichiarato in bilancio dato che, unicamente in tal caso, la limitazione dell’art. 2506-quater, ultimo comma c.c. finirebbe per ridurre la garanzia complessiva offerta ai creditori. Conseguentemente, posto che l’approvazione del bilancio di fusione ha valore confessorio, senza che siano invocabili i limiti della revocabilità posti dall’art. 2732 c.c., non è ammissibile una tale revisione quando il patrimonio netto reale sia inferiore al dichiarato, dovendo i creditori poter fare affidamento sui dati dichiarati in bilancio dalle società partecipanti alla scissione.

Data Sentenza: 21/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Enrico Consolandi
Registro: RG 2356 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/03/2026
Massima a cura di: Davide Pasqualotto
Davide Pasqualotto

Dottorando di ricerca in diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e avvocato presso lo studio legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners

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