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Tribunale di Bologna, 13 Gennaio 2022, n. 65/2022

Inefficacia probatoria delle dichiarazioni rese al curatore per provare la qualità di amministratore di fatto

Tribunale di Bologna, 13 Gennaio 2022, n. 65/2022
Inefficacia probatoria delle dichiarazioni rese al curatore per provare la qualità di amministratore di fatto

Le dichiarazioni rese al curatore da terzi [tra cui l’amministratore di diritto, una dipendente e un rappresentante dei soci] e da questi riportate nella relazione sono carenti di rilevanza probatoria ai fini dell’accertamento della qualità di amministratore di fatto del convenuto, se non sono state introdotte nel processo nelle forme della prova testimoniale, il cui onere di assunzione grava sull’attore. Tali dichiarazioni non consentono neppure una ricostruzione presuntiva dei fatti, perché la prova presuntiva esige che essa abbia a fondamento fatti noti.

L’efficacia probatoria della relazione del curatore va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti. La relazione, in quanto formata da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che il curatore attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, comprese le dichiarazioni dei terzi relativamente e limitatamente alla loro realtà effettuale; tale efficacia non assiste invece, contro le contestazioni dei controinteressati, il contenuto delle dichiarazioni dei terzi nella loro intrinseca veridicità, che resta liberamente valutabile quanto alla rispondenza di quanto dichiarato, e dal curatore soltanto recepito e riferito, alla verità storica dei fatti.

L’amministratore di fatto è individuato quando concorrono la mancanza di un’efficace investitura assembleare, l’esercizio di attività di gestione in maniera continuativa, non episodica od occasionale, e un’autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica l’accertamento di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale, quali il conferimento di deleghe in settori fondamentali dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia che, per l’epoca del conferimento e per l’oggetto, sia sintomatica del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale.

L’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., e la mancata specificazione del titolo nella domanda fa presumere che il curatore abbia inteso esercitarle congiuntamente, sicché deve presumersi esercitata anche l’azione contrattuale. Grava pertanto sull’amministratore l’onere di provare l’esatto adempimento dei propri doveri e la conformità agli interessi della società delle operazioni economiche generatrici di esborsi; in difetto di tale prova gli esborsi costituiscono un pregiudizio che l’amministratore è tenuto a risarcire.

La restituzione dei finanziamenti alla socia controllante, che costituisce un trasferimento di risorse dalla società controllata, poi fallita, alla controllante, configura una violazione dei doveri dell’amministratore ove non sia effettuata nel rispetto delle condizioni negoziali e legali che la disciplinano; spetta all’amministratore provare il rispetto di tali condizioni e, in difetto, egli è tenuto a risarcire un danno pari all’ammontare delle risorse trasferite.

L’eventuale autorizzazione del socio di maggioranza a una determinata operazione non esclude la responsabilità dell’amministratore, che deve sempre agire nel rispetto delle regole di buona amministrazione.

Gli interessi passivi maturati su un mutuo dopo la manifestazione dello stato di insolvenza costituiscono un danno che il tempestivo ricorso alla procedura concorsuale avrebbe evitato; dagli interessi convenzionali deve tuttavia essere scomputato l’ammontare degli interessi al tasso legale che sarebbero maturati sul finanziamento anche in caso di tempestivo ricorso alla procedura.

Non costituiscono danno risarcibile dall’amministratore le somme dovute dalla società e non ancora pagate [a titolo di imposte, sanzioni o rimborso di spese sostenute da terzi], né la perdita di un credito fiscale che si assuma conseguente a sanzioni non ancora irrogate, né le maggiori fatturazioni dell’appaltatore che la società non abbia pagato. Costituisce invece un ingiustificato esborso, che l’amministratore è tenuto a risarcire, il pagamento di compensi professionali eccedenti le tariffe, quando egli non provi di avere diligentemente controllato la correttezza delle somme pretese.

Data Sentenza: 13/01/2022
Carica: Presidente
Giudice: Fabio Florini
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RG 10413 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/01/2023
Massima a cura di: Pasquale Di Marino
Pasquale Di Marino

L'avv. Pasquale Di Marino è titolare dell'omonimo studio legale sito in Napoli e fornisce assistenza e consulenza giuridica sia in sede stragiudiziale che contenziosa nello specifico settore del diritto societario e fallimentare.

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