La statuizione contenuta in una sentenza parziale appare vincolante in sede di prosecuzione del medesimo giudizio in relazione all’accertamento dei profili di inadempimento ivi descritti, ma non quanto all’ampiezza ed alla misura del danno risarcibile, rispetto al quale il dispositivo di detta sentenza abbia rimesso la causa sul ruolo istruttorio “ai fini della determinazione del danno risarcibile”. Se dunque il Collegio, in sede di determinazione del danno risarcibile, ha piena conoscenza di tutte le conseguenze risarcitorie conseguenti agli accertamenti svolti mediante la decisione precedente che ha risolto le questioni relative alla fondatezza o meno delle domande e contestazioni svolte dalle parti, non pare contestabile che nessun limite a detta valutazione può essere posto dalle considerazioni svolte nella predetta sentenza che non costituiscono necessario presupposto e fondamento delle domande in tale sede oggetto di decisione.