Il patto con il quale le parti precisano le modalità di adempimento delle obbligazioni che scaturisco da un altro contatto non costituisce un accordo simulato. Infatti, limitandosi a specificare quanto previsto nel contratto principale e prescrivendo una diversa prestazione in luogo di quella originariamente concordata, tale patto deve più propriamente essere qualificato come la previsione di una datio in solutum, all’inadempimento della quale il creditore è legittimato a esigere la prestazione originaria, oltre che il risarcimento del danno.