Ai fini del sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità promossa dal curatore, è verosimile la qualifica di amministratore di fatto del licenziante del marchio e del metodo commerciale utilizzati dalle società in liquidazione giudiziale che [, in forza dei contratti di licenza, si era riservato il gradimento sul personale e il veto sulle modifiche organizzative e] abbia esercitato un’ingerenza sistematica e non occasionale nella gestione finanziaria, organizzativa e del personale, senza che rilevi l’assenza di deleghe o procure formali, perché la responsabilità deriva dalla gestione di fatto.
L’importo del sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità del curatore contro l’amministratore può essere determinato facendo riferimento al criterio di cui all’art. 2486, comma 3, ultimo periodo, c.c., e quindi, in mancanza di attivo liquidabile, al passivo ammesso nella procedura, ferma la più precisa quantificazione del danno nel giudizio di merito; il credito verso la procedura di una società riconducibile all’amministratore non può essere opposto in compensazione, per l’alterità soggettiva tra i due.
Quando il sequestro conservativo cade su quote di s.r.l., il giudice può nominare un custode per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 2352 c.c., richiamato dall’art. 2471-bis c.c., e individuarlo nel curatore della procedura che ha chiesto il sequestro, in ragione del rilievo pubblicistico delle sue funzioni e della maggiore garanzia di affidabilità rispetto al titolare delle quote.