Finché il fallimento della società a responsabilità limitata non è formalmente chiuso, anche quando sia stato omologato un concordato fallimentare, tutti i creditori siano stati pagati e l’attivo sia stato integralmente distribuito, l’azione di responsabilità dei creditori sociali contro l’amministratore ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, c.c. e quella contro i soci ai sensi dell’art. 2476, ottavo comma, c.c. spettano al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., sicché è inammissibile la domanda di sequestro conservativo proposta dal singolo creditore a cautela del credito risarcitorio fondato su tali azioni, perché la chiusura soltanto di fatto della procedura è irrilevante [creditore cessionario di un credito verso s.r.l. fallita che lamenta la sottrazione del residuo attivo di liquidazione per effetto dell’adesione di amministratore e soci alla proposta di concordato fallimentare formulata da un terzo].
L’adesione dell’amministratore e dei soci di una società fallita alla proposta di concordato fallimentare formulata da un terzo non fonda la loro responsabilità verso i creditori sociali ai sensi dell’art. 2476, sesto e ottavo comma, c.c. per la fuoriuscita del residuo attivo di liquidazione dal patrimonio della società, perché tale effetto è diretta conseguenza dell’omologazione del concordato, approvato con l’adesione dello stesso creditore che lamenta il pregiudizio, e l’adesione alla proposta costituisce legittimo esercizio di diritti e prerogative nell’ambito del procedimento concordatario.
Il pregiudizio che il creditore concorsuale lamenta per l’impossibilità di soddisfarsi sul residuo di liquidazione in caso di ritorno in bonis della società fallita può essere fatto valere esclusivamente con l’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare, e la rinuncia all’opposizione da parte del creditore cedente che abbia aderito alla proposta produce effetti anche nei confronti del cessionario del credito ai sensi dell’art. 111 c.p.c., senza che sia possibile distinguere tra credito ammesso al passivo e credito oggetto di opposizione allo stato passivo, perché il cessionario subentra in una situazione sostanziale dipendente da quella del cedente e può far valere le proprie ragioni soltanto nell’ambito della procedura, anche ai sensi dell’art. 136 l. fall.
L’azione di responsabilità dei creditori sociali contro gli amministratori di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, c.c. ha ad oggetto il danno indiretto derivante dalla riduzione della garanzia patrimoniale, che colpisce indistintamente tutto il ceto creditorio, e presuppone l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti causalmente connessa all’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, con diritto del creditore di ottenere a titolo di risarcimento l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di eseguire.
La concessione del sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. richiede la coesistenza del fumus boni iuris, inteso come verosimile esistenza del credito accertata con un giudizio sommario e prognostico, e del periculum in mora, inteso come fondato timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, sicché il difetto del primo requisito assorbe l’esame del secondo.