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Tribunale di Firenze, 10 Maggio 2024

Concezione dinamica del periculum in mora nel sequestro conservativo contro gli ex amministratori di società fallita

Tribunale di Firenze, 10 Maggio 2024
Concezione dinamica del periculum in mora nel sequestro conservativo contro gli ex amministratori di società fallita

Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora in senso oggettivo è integrato dal deterioramento della garanzia patrimoniale dovuto ad atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore, intervenuto nell’arco temporale tra l’insorgenza del credito da tutelare e la proposizione della domanda cautelare, quali iniziative esecutive di altri creditori avviate o minacciate; è invece insufficiente una situazione di incapienza patrimoniale preesistente o coeva all’insorgenza della posizione debitoria (concezione c.d. dinamica del periculum).

La mera entità del patrimonio, nel suo aspetto statico, indica soltanto l’estensione della garanzia generale, mentre l’art. 671 c.p.c. ha riguardo alla concreta probabilità di una sua imminente diminuzione. Il periculum consiste quindi nel rischio che la capacità di adempiere di cui il debitore dispone diminuisca, per atti volontari di dispersione (periculum soggettivo) oppure per caso fortuito, forza maggiore o atti o fatti di terzi (periculum oggettivo, ravvisabile ad esempio quando il patrimonio del debitore sia già aggredito da altri creditori o in procinto di esserlo). Un’interpretazione fondata esclusivamente sul rapporto tra patrimonio e debito si tradurrebbe nella sistematica adozione della misura nei confronti dei soggetti meno abbienti, con salvezza di quelli dotati di grandi disponibilità economiche.

Il periculum in mora può essere desunto, alternativamente, da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, o da elementi soggettivi, rappresentati da un comportamento del debitore che lasci fondatamente presumere come probabile il compimento, al fine di sottrarsi all’adempimento, di atti dispositivi idonei a depauperarne il patrimonio, intendendosi per depauperamento tanto una deminutio patrimonii quanto una modifica qualitativa della consistenza del patrimonio, con conseguente prevedibile infruttuosità dell’esecuzione.

In forza del principio di autoresponsabilità, la tutela cautelare conservativa è preclusa al creditore consapevole del pericolo di mancato soddisfacimento o che abbia negligentemente ignorato le condizioni patrimoniali del debitore.

Le condotte di mala gestio ascritte agli ex amministratori della società fallita non sono di per sé sintomatiche di una propensione individuale alla dispersione patrimoniale, in assenza di ulteriori indici di condotte illecite e spregiudicate, perché diversamente si configurerebbe un periculum in mora in re ipsa, vanificando la previsione di legge che richiede tale requisito in aggiunta al fumus boni iuris.

L’insussistenza del periculum in mora impone il rigetto della richiesta di sequestro conservativo inaudita altera parte e rende superflua, allo stato, la delibazione del fumus boni iuris.

Data Sentenza: 10/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Linda Pattonelli
Registro: RG 4178 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/11/2024
Massima a cura di: Flaminia Marasà
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