Il mancato ricorso del socio receduto da s.r.l. alla procedura di determinazione del valore della quota prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per il caso di disaccordo tra i soci non impedisce di accertarne il valore in sede contenziosa, ma rende problematica la quantificazione del credito in sede cautelare, perché manca un parametro oggettivo cui ancorare la decisione. Non possono trarsi elementi sufficienti dalla perizia di parte, che ha valore di mera allegazione difensiva, sicché il valore della quota può essere prudenzialmente quantificato, ai fini del sequestro conservativo, in proporzione al patrimonio netto della società alla data del recesso [socio titolare del 50% del capitale; quota non liquidata a oltre un anno dalla scadenza del termine di centottanta giorni; perizia di parte che stimava la quota in misura assai superiore].
Il periculum in mora per il sequestro conservativo a tutela del credito del socio receduto è ravvisabile nella circostanza che questi sia ormai escluso dalla gestione e privo anche dei poteri di controllo riconosciuti al socio non amministratore, il che rende probabile che la società ponga in essere comportamenti volti a sottrarre il patrimonio sociale alla garanzia del suo credito; il pericolo non è escluso dal deposito del bilancio intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando sia avvenuto con significativo ritardo rispetto alle scadenze di legge [bilancio da cui risultavano utili mai distribuiti al socio receduto; società contumace].