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Tribunale di Roma, 15 Dicembre 2025

Sequestro conservativo sui beni dell’amministratore di s.r.l. per rimborso di finanziamenti soci postergati

Tribunale di Roma, 15 Dicembre 2025
Sequestro conservativo sui beni dell’amministratore di s.r.l. per rimborso di finanziamenti soci postergati

Sussiste il fumus boni iuris della responsabilità dell’amministratore di s.r.l., ai fini del sequestro conservativo sui suoi beni, quando egli ha rimborsato ai soci ingenti somme a titolo di finanziamento senza provare, mediante la movimentazione bancaria, l’effettivo afflusso delle risorse nelle casse sociali e in un periodo in cui erano già presenti i sintomi di una crisi non transitoria, perché in tale situazione il rimborso deve essere postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. in mancanza di evidenza che, soddisfatti i creditori sociali, residuino risorse sufficienti, e l’amministratore risponde per aver tenuto una contabilità non chiara e coerente e per aver eseguito il rimborso senza riscontrare l’effettuazione dei versamenti e il diritto alla restituzione [sequestro conservativo ante causam fino a € 500.000 chiesto dal socio titolare del 20% del capitale nei confronti dell’amministratore unico, in vista dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c.].

Costituisce condotta rilevante ai fini della responsabilità dell’amministratore di s.r.l. il mantenimento all’attivo del bilancio, per più esercizi, di un credito verso una società fallita non insinuato al passivo della procedura, perché se il credito sussiste l’amministratore avrebbe dovuto insinuarlo e se è stato estinto per transazione non avrebbe dovuto essere iscritto all’attivo, così da far emergere una perdita da ripianare; è inattendibile l’allegazione dell’estinzione del credito mediante la dazione di beni mai stimati e non rinvenuti.

Rileva ai fini del fumus della responsabilità dell’amministratore di s.r.l. una gestione degli immobili sociali non coerente con la loro redditività, che si traduce nella riscossione di canoni non corrispondenti al valore di mercato o nella concessione in godimento gratuito per un lungo arco temporale.

Il periculum in mora per il sequestro conservativo sui beni dell’amministratore di s.r.l. può essere desunto dalla pluralità degli addebiti di mala gestio non inficiati dalle sue difese, tale da far temere che, nel tempo occorrente per instaurare il giudizio di merito, egli si privi dei beni che costituiscono la garanzia generica del credito fatto valere.

Le dimissioni dell’amministratore di s.r.l. rassegnate nel corso del procedimento cautelare determinano il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del socio rispetto alla domanda di revoca cautelare ai sensi dell’art. 2476 c.c., ma non precludono l’accertamento della responsabilità gestoria e la domanda di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale nel giudizio di merito, né l’esame della domanda di sequestro conservativo sui beni dell’ex amministratore.

Data Sentenza: 15/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maurizio Manzi
Registro: RG 51680 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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