Il socio titolare del diritto di prelazione statutario può chiedere il sequestro giudiziario delle quote cedute a un terzo in violazione della clausola, perché sussiste una controversia sulla proprietà o sul possesso delle partecipazioni quantomeno sotto il profilo dello ius ad rem, in particolare quando [lo statuto prevede che l’acquirente in violazione della prelazione non abbia diritto di voto né diritti amministrativi e non possa alienare le partecipazioni con efficacia verso la società e] il socio pretermesso abbia chiesto nel giudizio di merito il trasferimento delle quote a proprio favore, anche ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Ai fini del fumus boni iuris del sequestro giudiziario è sufficiente che il socio abbia dichiarato tempestivamente di esercitare la prelazione alle condizioni offerte dal terzo, contestandone soltanto il prezzo e invocando il meccanismo statutario di determinazione, quando la mancata operatività di tale meccanismo [per il rigetto dell’istanza di nomina dell’esperto rivolta al Presidente del Tribunale] non gli sia imputabile; l’eventuale nullità della previsione sulla determinazione del prezzo non comporta necessariamente la nullità dell’intera clausola di prelazione, in applicazione del principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c.
Il periculum in mora del sequestro giudiziario delle quote può consistere nel rischio che, nelle more del giudizio arbitrale, la nuova compagine sociale compia atti di straordinaria amministrazione idonei ad alterare l’oggetto o il valore delle partecipazioni di cui il socio pretermesso chiede il trasferimento.
Nel disporre il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. il giudice nomina, ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c., un custode che esercita il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi, e può limitarne i poteri all’ordinaria amministrazione, subordinando alla propria autorizzazione il voto su modifiche statutarie, operazioni sul capitale non imposte dalla legge, cessioni di asset strategici, cessioni delle quote e costituzione di diritti di terzi su di esse.
Nel regime dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 5/2003, applicabile ratione temporis, quando la clausola compromissoria statutaria consente la devoluzione in arbitrato delle controversie sulla validità delle delibere assembleari e il giudizio arbitrale è stato instaurato, la domanda di sospensione dell’efficacia delle delibere proposta al giudice ordinario è improponibile, perché il relativo potere compete agli arbitri.
Il giudice ordinario che decide sulla domanda cautelare proposta in pendenza del giudizio arbitrale provvede anche sulle spese della fase cautelare, perché l’art. 669-quinquies c.p.c. esclude interferenze del giudizio arbitrale sul procedimento cautelare e, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., sulle spese provvede il giudice che ha trattato il processo.