Ricerca Sentenze
Tribunale di Catanzaro, 1 Agosto 2022

Sequestro giudiziario di quote di s.r.l. e azione della curatela per la simulazione della cessione

Tribunale di Catanzaro, 1 Agosto 2022
Sequestro giudiziario di quote di s.r.l. e azione della curatela per la simulazione della cessione

È ammissibile, anche alla luce dell’art. 2471-bis c.c., il sequestro giudiziario delle quote di s.r.l. richiesto dalla curatela fallimentare che intenda proporre domanda di restituzione delle quote quale conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità o della simulazione e di quella subordinata di risoluzione dei contratti di cessione stipulati dai falliti, perché l’effetto restitutorio derivante dall’eventuale accoglimento di tali domande rende la misura astrattamente ammissibile. Il custode nominato, che opportunamente può essere un soggetto estraneo alle parti a garanzia della migliore conservazione del valore delle quote, esercita i poteri previsti dagli artt. 2471-bis e 2352 c.c.

Il sequestro giudiziario è ammissibile quando ricorra la necessità di garantire l’attuazione di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale, tenuto conto della correlazione tra l’oggetto del sequestro e l’oggetto della pretesa dedotta nel giudizio di merito. Esso presuppone una controversia, anche soltanto potenziale, relativa a un’azione a difesa della proprietà o del possesso o a ogni altra azione, anche personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio del bene (jus ad rem), ed è incompatibile soltanto con le azioni di mero accertamento o costitutive; sotto il profilo del fumus boni iuris è necessaria la sommaria dimostrazione del diritto del ricorrente a ottenere, all’esito del giudizio di merito, la restituzione del bene.

Il periculum richiesto per il sequestro giudiziario consiste nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene e, a differenza di quanto accade per il sequestro conservativo, si configura già quando vi sia la possibilità, anche astratta, che al termine della lite la parte vittoriosa non riesca a conseguire il vantaggio spettante, senza che occorra un pericolo concreto e attuale di sottrazione o alterazione del bene. Esso sussiste in particolare quando vi sia il rischio che le quote controverse siano ulteriormente trasferite a terzi nelle more del giudizio di merito [anche perché i cessionari, pur essendo amministratori, non esercitano i propri diritti e hanno conferito procura ai familiari dei cedenti].

Ai fini della simulazione assoluta di un negozio la prova della causa simulandi, quale l’intento del debitore di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori, è insufficiente, perché occorre provare specificamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere la titolarità del diritto né l’altra abbia inteso acquistarla; l’intento fraudolento può essere elemento concorrente della prova della simulazione.

La curatela fallimentare che agisce per la simulazione di un negozio concluso dal fallito è terza ai sensi dell’art. 1417 c.c. e può quindi provare la simulazione con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Nei suoi confronti la dichiarazione di avvenuto pagamento del prezzo contenuta nell’atto notarile non ha valore vincolante, e spetta all’acquirente convenuto provare l’effettivo pagamento; la mancanza di tale prova costituisce elemento sintomatico del carattere fittizio del contratto.

In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta, quando la domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, il giudice deve valutare i singoli fatti noti non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, all’esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti. Costituiscono indizi precisi e concordanti della simulazione della cessione di quote di s.r.l. il rapporto di stretta parentela tra cedente e cessionario, la mancata prova del pagamento del corrispettivo, la determinazione del prezzo nel valore nominale delle quote, la permanenza della gestione in capo ai cedenti, il forte indebitamento dei cedenti al momento della cessione, la giovane età dei cessionari privi di reddito e il loro disinteresse per la gestione della società.

Ente Giudicante: Tribunale di Catanzaro
Data Sentenza: 01/08/2022
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Rinaldi
Registro: RG 1724 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/11/2022
Massima a cura di: Alessandro Cinquetti
logo