Il sequestro di una fonte di prova documentale ai sensi dell’art. 670 c.p.c. può essere concesso solo se venga esplicitato, anche al fine di valutare la coincidenza soggettiva fra i destinatari del sequestro e quelli della causa di merito, a sostegno di quale successiva azione il mezzo di prova sarà prodotto e a condizione che venga dimostrata non solo la pertinenza della res rispetto alla prova del diritto che si va a tutelare in giudizio, ma la sussistenza della necessaria correlazione tra il sequestro e il diritto alla esibizione della res nel giudizio di merito.
Deve ritenersi inammissibile la richiesta di sequestro probatorio diretta ad acquisire corrispondenza fra uno dei resistenti e terzi, in quanto l’ostensione di tale corrispondenza sarebbe in violazione della tutela costituzionale alla riservatezza e in violazione del canone fondamentale del contraddittorio che connota tutti i procedimenti disciplinati dell’ordinamento italiano.