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Tribunale di Milano, 23 Novembre 2012

Sequestro probatorio

Tribunale di Milano, 23 Novembre 2012
Sequestro probatorio

Il sequestro di una fonte di prova documentale ai sensi dell’art. 670 c.p.c. può essere concesso solo se venga esplicitato, anche al fine di valutare la coincidenza soggettiva fra i destinatari del sequestro e quelli della causa di merito, a sostegno di quale successiva azione il mezzo di prova sarà prodotto e a condizione che venga dimostrata non solo la pertinenza della res rispetto alla prova del diritto che si va a tutelare in giudizio, ma la sussistenza della necessaria correlazione tra il sequestro e il diritto alla esibizione della res nel giudizio di merito.

Deve ritenersi inammissibile la richiesta di sequestro probatorio diretta ad acquisire corrispondenza fra uno dei resistenti e terzi, in quanto l’ostensione di tale corrispondenza sarebbe in violazione della tutela costituzionale alla riservatezza e in violazione del canone fondamentale del contraddittorio che connota tutti i procedimenti disciplinati dell’ordinamento italiano.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 23/11/2012
Registro: RG 71929 / 2012
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/02/2013
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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