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Tribunale di Catania, 19 Settembre 2023, n. 814/2023

Simulazione del contratto di cessione di quota: limiti probatori

Tribunale di Catania, 19 Settembre 2023, n. 814/2023
Simulazione del contratto di cessione di quota: limiti probatori

In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam [nel caso di specie, un contratto di cessione di quote di s.r.l.], la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l’ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell’art. 1414 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto. Pertanto, laddove sia la parte a dedurre la simulazione del contratto, la prova della simulazione non soltanto non può essere data per testimoni e mediante il ricorso alle presunzioni (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c.) ma, ove finalizzata a fare valere la validità di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, richiede la produzione in giudizio della controdichiarazione.

Data Sentenza: 19/09/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Salvatore Mangano
Registro: RG 4839 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/09/2025
Massima a cura di: Clara De Chirico
Clara De Chirico

Dottoranda in cotutela di tesi presso l'Università di Macerata e l'Università di Ottawa, Canada. Mi occupo di responsabilità gestoria e tutela delle comunità locali nella grande impresa.

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