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Corte di Cassazione, 31 Maggio 2026, n. 17060/2026

Sindacabilità della svalutazione dei crediti in bilancio: differenza tra svalutazione e perdita sui crediti

Corte di Cassazione, 31 Maggio 2026, n. 17060/2026
Sindacabilità della svalutazione dei crediti in bilancio: differenza tra svalutazione e perdita sui crediti

Ai sensi del codice civile la redazione del bilancio delle società di capitali deve rispondere ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza (art. 2423, comma 2, cod. civ.) e, in particolare, i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione (art. 2426 n. 8 cod. civ.); norma sostanzialmente identica a quest’ultima è l’art. 20, comma 4, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che disciplina la contabilità delle banche e degli altri istituti finanziari. In base all’art. 101, comma 5, TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; infine, l’art. 106 TUIR detta le regole per le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti. Nell’ottica della corretta redazione del bilancio e della legittima deducibilità delle due differenti poste, l’esatto discrimine tra “perdite sui crediti” e “svalutazioni dei crediti” è segnato dalla definitività del venire meno della voce: si ha perdita del credito quando esso è divenuto (alla stregua di un giudizio prognostico) definitivamente inesigibile; la svalutazione, totale o parziale, del credito, invece, ne presuppone una perdita (solo) potenziale, probabile, ma non (ancora) certa e definitiva. L’integrale svalutazione del credito non determina lo stralcio della posta dal bilancio (ossia la sua cancellazione, come avviene, invece, per le perdite sui crediti), poiché, in tale caso, il credito non è venuto meno né dal punto di vista giuridico – in quanto la pretesa creditoria può essere fatta valere nei confronti del debitore inadempiente – né dal punto di vista economico. Il credito conserva un proprio valore, non è definitivamente perso, è suscettibile di «ripresa di valore», per rivalutazione e per incasso, e può ancora essere soddisfatto tramite una procedura di recupero coattivo.

I crediti “incagliati” sono quelli vantati nei confronti di soggetti in temporanea difficoltà economica e privi di liquidità; quelli “in sofferenza”, invece, sono vantati verso soggetti insolventi o ‘protestati’, e hanno ancora un valore di realizzo atteso (per quanto inferiore al valore nominale). In entrambi i casi siamo al di fuori sia dell’ipotesi della perdita di crediti (art. 101, comma 5, t.u.i.r.), in difetto del requisito della certezza della definitività della perdita, sia dell’ipotesi della svalutazione (art. 106 t.u.i.r.), poiché per i crediti “incagliati” è lo stesso istituto di credito a ritenere gli stessi esigibili (sussistendo solo una temporanea difficoltà del cliente/debitore), mentre per quelli “in sofferenza” difetta la condizione per la svalutazione integrale dei crediti, ovvero l’esistenza del rischio d’inesigibilità “ragionevolmente prevedibile” (ma non ancora definitiva) degli stessi (avendo ancora un valore di realizzo, anche se inferiore a quello nominale).

In tema di svalutazione dei crediti ai fini tributari, deve escludersi la possibilità di operare la svalutazione, ai sensi dell’art. 106 t.u.i.r. nella formulazione vigente ratione temporis, dei crediti ‘incagliati’, ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, in difetto del requisito della ragionevole previsione di inesigibilità degli stessi, mentre la svalutazione dei crediti ‘in sofferenza’, vantati verso soggetti in stato di insolvenza (anche se non accertata giudizialmente), è possibile per la parte in relazione alla quale vi sia una ragionevole previsione, per quanto non ancora certa, di inesigibilità degli stessi.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 31/05/2026
Carica: Presidente
Giudice: Paolo Di Marzio
Relatore: Giuliano Tartaglione
Registro: RG 26702 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/07/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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