Con la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese gli immobili non liquidati si trasferiscono ai soci, che succedono nei debiti sociali nei limiti del valore dei beni loro attribuiti, anche se non abbiano percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione. L’art. 2495 c.c. non distingue tra il socio che abbia ricevuto denaro e quello divenuto proprietario di beni o altre utilità economicamente valutabili, e ogni diversa lettura sarebbe illogica, perché gli immobili o sarebbero vacanti e acquisiti dallo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c., restando aggredibili dal creditore ipotecario, o sarebbero dei soci ma sottratti ai creditori sociali; il creditore può quindi far valere il credito verso i soci fino alla concorrenza del valore degli immobili.
Il cessionario del credito controverso può intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c., e la titolarità del credito ceduto non contestata in primo grado si considera pacifica. La controversia devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa va decisa in composizione collegiale, e la sentenza pronunciata dal giudice monocratico è nulla; non trattandosi di un caso di rimessione al primo giudice, la corte d’appello decide nel merito e regola le spese dell’intero giudizio secondo l’esito complessivo della lite.