La dichiarazione di fallimento di una delle parti lascia ferma la scelta della via arbitrale operata in precedenza dal soggetto in bonis, perché il compromesso configura un atto negoziale riconducibile al mandato collettivo o conferito anche nell’interesse di terzi, vale a dire delle altre parti dell’arbitrato, ed è quindi sottratto allo scioglimento previsto dall’art. 78 l. fall.
Quando il curatore subentra nelle situazioni giuridiche attive derivanti dal contratto contenente la clausola compromissoria, questa conserva piena efficacia anche nei suoi confronti, perché altrimenti il curatore potrebbe sciogliersi da singole clausole del contratto di cui pure chiede l’adempimento. L’art. 83-bis l. fall., che afferma la natura accessoria della clausola compromissoria con riguardo alla sola ipotesi del procedimento arbitrale pendente e dello scioglimento del contratto su iniziativa del curatore ai sensi dell’art. 72 l. fall., conferma tale conclusione.
A fronte dell’eccezione di compromesso il giudice è sempre tenuto a verificarne la fondatezza, anche quando l’attore vi abbia aderito, perché l’adesione delle parti costituite all’indicazione del giudice competente prevista dall’art. 38, comma 2, c.p.c. opera soltanto per l’incompetenza per territorio derogabile e resta estranea all’eccezione di competenza arbitrale.
L’esistenza di una clausola compromissoria è inidonea a precludere la pronuncia del decreto ingiuntivo, perché la rinuncia alla tutela giurisdizionale è irrilevabile d’ufficio dal giudice del procedimento monitorio; nel giudizio di opposizione fondato sull’esistenza della clausola, il giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo e assegna alle parti, in applicazione dell’art. 50 c.p.c., un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti agli arbitri.