Nella società a responsabilità limitata il conflitto di interessi del socio non comporta un divieto di voto ed è oggetto di un sindacato successivo in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. sull’esistenza del conflitto, sulla sua rilevanza ai fini dell’approvazione e sulla potenziale dannosità della decisione per la società, sicché è invalida, per violazione della clausola statutaria sul quorum deliberativo, la delibera adottata dopo che il presidente dell’assemblea ha dichiarato preventivamente nullo il voto del socio ritenuto in conflitto di interessi, quando quel voto era necessario per raggiungere la maggioranza richiesta dallo statuto [sospensione cautelare di delibera di s.r.l. adottata con il 51% del capitale a fronte di un quorum deliberativo statutario dei due terzi, previa esclusione del voto di un socio per un asserito conflitto di interessi esteso a tutte le deliberazioni].
L’interesse della società a superare lo stallo decisionale derivante dal dissidio tra i soci e dalla clausola statutaria che impone un quorum deliberativo rafforzato è circostanza estranea all’esistenza di un conflitto di interessi del socio e non legittima l’esclusione del suo voto, tanto meno quando il conflitto è affermato apoditticamente per tutte le deliberazioni all’ordine del giorno.
Nella società a responsabilità limitata l’esigenza di promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori o gli ex amministratori non giustifica la sterilizzazione preventiva del voto di un socio in difformità dallo statuto, perché l’azione prescinde da una delibera assembleare, potendo il socio agire ai sensi dell’art. 2476 c.c.
Ai fini della sospensione della delibera assembleare di s.r.l. sussiste il pericolo nel ritardo quando, nelle more del giudizio di merito, la delibera adottata senza il voto del socio pretermesso può produrre effetti giuridici irretrocedibili e insuscettibili di tutela in forma specifica, e la sospensione può essere concessa se l’oggetto della delibera non pone problemi di bilanciamento degli interessi ai sensi dell’art. 2378, comma 4, c.c.