In forza del richiamo di cui all’art. 2519 c. 1 c.c., la previsione dell’art. 2437 c. 3 c.c. è da ritenersi applicabile anche ad una società cooperativa che svolga un’attività di garanzia collettiva di fidi, in quanto non vi è alcuna incompatibilità tra il ruolo “pubblico” di tale società e l’esigenza, ritenuta inderogabile dal nostro ordinamento, di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui e tale incompatibilità non è giustificata dalla disciplina dei confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 dl 269/2003, convertito nella L. 326/2003).
Una durata molto lontana nel tempo è equivalente a una durata a tempo indeterminato (nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato avvenuto il recesso da una società cooperativa con durata sino al 31/12/2100).