In analogia con quanto previsto dall’art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione, anche nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare; infatti la legge, nel riconoscere detto diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all’intera documentazione sociale, non si riferisce ad un determinata (minima o massima) entità di quote possedute né di per sé esclude che la richiesta possa essere avanzata, in ipotesi, anche dal socio di maggioranza.