Costituiscono informazioni segrete tutelate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le note tecniche di dettaglio riferite a specifici prodotti del titolare, la cui particolare, precisa e specifica combinazione di conoscenze è ignota agli esperti del settore e ha valore economico, quando il titolare abbia adottato misure idonee a mantenerle segrete [quali un protocollo di gestione della rete aziendale con password e diversi livelli di accessibilità]. L’impresa sui cui computer e server aziendali sia reperita un’ingente mole di file sottratti al concorrente [codici sorgente, schemi progettuali, specifiche tecniche, documenti commerciali riservati, copiati da un dipendente proveniente dal concorrente], dei quali ha avuto la piena e indisturbata disponibilità, viola i diritti esclusivi di quest’ultimo sul software e sul know-how.
Anche ove non sia provata la titolarità di informazioni riservate o di diritti esclusivi di utilizzazione dei programmi per elaboratore, la copiatura massiva di una mole ingente di dati e informazioni riconducibili a un concorrente, tale da coincidere sostanzialmente con il suo intero patrimonio informativo aziendale, integra una forma di concorrenza sleale.
Accertata la sottrazione delle informazioni aziendali del concorrente, l’inibitoria del loro utilizzo, assistita da penale, prescinde dalla prova del danno; le domande di risarcimento e di pubblicazione della sentenza vanno invece respinte quando manchi la prova di qualunque utilizzo o tentativo di impiego del materiale illecitamente acquisito mediante copia informatica, con conseguente esclusione di ogni pregiudizio per il titolare.
Lo storno di dipendenti richiede la prova dell’animus nocendi del concorrente, desumibile da comportamenti attivi idonei a interferire con la libera scelta dei lavoratori, quali l’erogazione o la promessa di incentivi impropri, la denigrazione del precedente datore di lavoro o contatti pressanti per orientarne il convincimento. Il solo passaggio immediato al concorrente, a breve distanza di tempo, di due dipendenti dimissionari senza preavviso e non vincolati da patti di non concorrenza è insufficiente a dimostrarlo.