Quando l’illecito concorrenziale consista non nell’esercizio in sé di un’attività concorrente, che resta lecita, ma nell’avervi dato inizio avvalendosi di dipendenti e agenti stornati e di informazioni riservate sulla clientela del concorrente, non può essere inibita in via d’urgenza la prosecuzione dell’attività, perché residua soltanto una tutela risarcitoria e il danno, commisurato all’illecito vantaggio competitivo, corrisponde al mancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito nel tempo necessario a un concorrente leale per procurarsi autonomamente quelle conoscenze, e non alla perdita totale o parziale del fatturato dei clienti sviati; trattandosi di pregiudizio pecuniario, manca il *periculum in mora*.
Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. lo sviamento di clientela realizzato utilizzando notizie sui rapporti con i clienti dell’ex datore di lavoro, acquisite dal dipendente nel corso del rapporto, che, sebbene normalmente accessibili ai dipendenti, non siano destinate a essere divulgate fuori dall’azienda, quando dal loro impiego consegua un indebito vantaggio competitivo.
Non integra imitazione servile la riproduzione di forme prive di valenza distintiva perché standardizzate e funzionali [le confezioni di stuzzicadenti, che non possono che avere quella conformazione].
Non ricorre il requisito dell’irreparabilità del danno per la concessione della misura d’urgenza quando il pregiudizio si traduce in una perdita esclusivamente pecuniaria, integralmente riparabile con l’azione risarcitoria o di ripetizione anche se il processo si protrae nel tempo, salvo che i diritti patrimoniali azionati abbiano funzione di tutela di interessi personali o non patrimoniali.