È inammissibile la richiesta cautelare di estendere l’ordine rivolto ai prestatori di servizi di accesso a internet ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. 70/2003 a tutti gli alias del sito illecito, cioè a qualsiasi sito con la stessa radice indipendentemente dal suffisso di registrazione [da individuare e segnalare a cura del ricorrente]. Difetta anzitutto l’interesse ad agire, perché tali siti non sono ancora registrati, se ne ignora il possibile contenuto e manca quindi l’attualità della lesione. Il provvedimento sarebbe inoltre privo di autosufficienza, perché demanderebbe a un soggetto privato la verifica dei contenuti delle nuove pagine web ai fini della loro inclusione nel perimetro dell’accertamento di illiceità compiuto dal giudice, mentre l’ordinamento non consente di attribuire a una parte privata la qualifica di organo delegato in via permanente dal giudice al riempimento del contenuto precettivo del proprio provvedimento.
Le contestazioni dei prestatori sui contenuti dei nuovi siti segnalati dal ricorrente non potrebbero essere risolte con l’incidente di esecuzione ex art. 669 duodecies c.p.c., perché investirebbero l’esistenza, la consistenza e l’attualità della violazione e la persuasività delle prove offerte, traducendosi in una rinnovazione non consentita dell’accertamento giudiziale sull’illiceità della condotta. La natura sfuggente e mutevole dell’illecito [realizzato spostando continuamente il servizio su nomi a dominio diversi per il solo suffisso] non consente di accordare agli aventi diritto una tutela «in bianco», basata su un accertamento differito e delegato allo stesso richiedente.
Un ordine esteso a siti ulteriori rispetto a quelli specificamente individuati rischia di introdurre in via surrettizia un obbligo di vigilanza sul contenuto delle informazioni rese accessibili dai prestatori, estraneo alla disciplina vigente, fondata sul principio di irresponsabilità del fornitore di servizi di mere conduit sancito dall’art. 17 d.lgs. 70/2003 e dall’art. 15 della direttiva 2000/31/CE. Tale obiezione è potenzialmente superabile quando il ricorrente si assuma per intero l’onere della segnalazione e la responsabilità per le indicazioni date, senza imporre ai prestatori alcun dovere di sorveglianza o di ricerca di contenuti illeciti.
Va negato l’oscuramento di indirizzi IP che ospitano anche siti di terzi estranei al giudizio, dai contenuti verosimilmente leciti, perché occorre un adeguato bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale e altri diritti fondamentali, quali la libertà d’impresa, il diritto all’informazione e la libera manifestazione del pensiero. Il fornitore di accesso a internet è un intermediario i cui servizi sono necessariamente utilizzati per la violazione del diritto d’autore, poiché rende possibile ai propri abbonati qualsiasi trasmissione; le misure da esso adottate devono tuttavia essere rigorosamente mirate a porre fine alla violazione arrecata da un terzo al diritto d’autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti che ricorrono ai suoi servizi per accedere lecitamente a informazioni.
Ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. 70/2003 può essere ordinato ai prestatori di servizi di accesso a internet di adottare gli interventi tecnici necessari a impedire ai destinatari dei propri servizi l’accesso al nome a dominio specificamente individuato sul quale siano visualizzabili in live streaming trasmissioni oggetto dei diritti esclusivi del ricorrente, con un termine ragionevole per l’adempimento e una penale per il solo caso di ritardo.
La trasmissione abusiva di partite di calcio in live streaming su internet, in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti sulla piattaforma televisiva digitale, è fonte di grave e irreparabile pregiudizio, perché costituisce una macroscopica lesione dell’immagine commerciale del titolare e introduce un elemento di forte dissuasione alla stipula o al rinnovo degli abbonamenti, con ricadute anche sulla capacità di attrarre investimenti pubblicitari. Il periculum sussiste anche quando l’attività illecita sia nota da tempo, se il trasferimento dei contenuti sul nuovo nome a dominio è recente e ancora in corso.
Le misure cautelari interamente anticipatorie sono idonee ad assicurare piena tutela ai diritti azionati senza onere di introdurre il giudizio di merito, sicché la mancata indicazione nel ricorso delle domande di merito non ne determina l’inammissibilità. La sede di alcuni dei prestatori resistenti nel territorio dell’ufficio giudiziario radica, per connessione, la competenza nei confronti di tutti.