Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile soltanto quando contenga un effettivo e specifico accertamento dell’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; tale effetto è invece escluso quando l’assoluzione sia determinata dall’insufficienza degli elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all’imputato, e sia quindi pronunciata ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p. [nel giudizio promosso dalla società contro l’ex amministratore per la restituzione di somme mancanti dalla cassa sociale].
La sentenza penale prodotta tardivamente nel giudizio di primo grado [con la comparsa conclusionale, pur essendo stata depositata prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni] non può assumere rilievo nel giudizio di appello, perché l’art. 345, co. 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, vieta l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa a essa non imputabile, a prescindere dal loro carattere di indispensabilità. Grava inoltre sulla parte che invoca l’efficacia del giudicato penale l’onere di produrre la sentenza munita dell’attestazione del passaggio in giudicato.
La parte che, all’udienza fissata per la decisione sulle istanze istruttorie, chieda in via preliminare la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e insista solo in subordine nelle proprie istanze istruttorie rinuncia in via principale a queste ultime; il mancato richiamo delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni ne rivela comunque l’implicito abbandono, sicché esse non possono essere riproposte in appello.
L’art. 1967 c.c. impone che la transazione, nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 1350, n. 12, c.c., sia provata per iscritto. Quando la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem è esclusa la prova del contratto mediante testimoni o presunzioni, mentre restano ammissibili la confessione, l’interrogatorio e il giuramento. Se la stipula della transazione e il suo contenuto sono pacifici tra le parti, il giudice deve tenerne conto anche in mancanza di un atto sottoscritto dai contraenti, purché dal contesto sia possibile desumere le reciproche concessioni fatte per porre fine a una lite o prevenirla; a tal fine è inidonea una comunicazione [via e-mail] che richiami la transazione senza consentire di ricostruirne i termini.
L’asserzione contenuta in un capitolo di prova formulato dal difensore costituisce una mera ammissione del difensore e non una confessione della parte; in ogni caso, per il principio di inscindibilità delle dichiarazioni del confitente di cui all’art. 2734 c.c., essa va considerata unitamente alle ulteriori circostanze affermate nella medesima dichiarazione [quale la rinuncia della controparte al proprio credito].