Deve essere disattesa l’eccezione di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa derivante dal fatto che alla parte resistente non sia stato concesso di partecipare alle operazioni di descrizione mediante il proprio esperto di fiducia. Infatti, la descrizione è una misura cautelare che presuppone l’urgenza di acquisire elementi di prova e tutela il diritto processuale alla prova. Di conseguenza, la misura può essere eseguita in assenza della parte che la subisce, e il fatto che il decreto che dispone la misura autorizzi la parte resistente ad assistere alle operazioni (anche a mezzo del proprio esperto) significa soltanto che la loro presenza è consentita e che, tutt’al più, l’Ufficiale Giudiziario può attendere per un tempo ragionevole l’arrivo dell’esperto del resistente. Al contrario, tale previsione non implica certamente che il resistente debba essere preventivamente informato del momento in cui avverrà la descrizione.
L’art. 669-sexies c.p.c., a mente del quale il decreto inaudita altera parte ed il relativo ricorso devono essere notificati entro otto giorni, non si applica alla descrizione poiché incompatibile. Infatti, l’art. 129, co. 4, c.p.i. prevede l’applicazione alla descrizione della normativa prevista dal Codice di Procedura Civile solo “in quanto compatibile”.
Le regola dell’obbligatorietà della lingua italiana riguarda solo gli atti processuali e non anche i documenti prodotti dalle parti, rispetto ai quali il Giudice ha la facoltà, ma non l’obbligo, di nominare un traduttore, specie laddove vi siano contestazioni tra le parti in ordine al contenuto di tali documenti.
La produzione, distribuzione e commercializzazione di varietà vegetali lesive dei diritti del ricorrente arrecherebbe a quest’ultimo un danno da sviamento di clientela non integralmente riparabile in sede risarcitoria oltre che particolarmente difficile da calcolare, anche secondo equità. Ne deriva che, a fronte di tali circostanze, si ravvisa la sussistenza del requisito del periculum in mora.